Estintori portatili con schiume contenenti PFAS: i chiarimenti UMAN sul Regolamento (UE) 2025/1988

Il tema dei PFAS nelle schiume antincendio continua a interessare produttori, manutentori e utilizzatori di attrezzature antincendio.

Con una circolare del 16 settembre 2026, UMAN – Associazione nazionale aziende sicurezza e antincendio – ha fornito un approfondimento sull’applicazione del Regolamento (UE) 2025/1988 agli estintori portatili contenenti schiume con una concentrazione complessiva di PFAS pari o superiore a 1 mg/l.

 

La disciplina prevista per gli estintori portatili

Il Regolamento europeo introduce un quadro di restrizioni progressive sull’impiego e sull’immissione sul mercato delle schiume antincendio contenenti PFAS.

Per gli estintori portatili è prevista una disciplina specifica: il Regolamento consente l’utilizzo delle schiume interessate dalla restrizione fino al 31 dicembre 2030, mentre sono previste scadenze precedenti per la loro immissione sul mercato.

In particolare:

  • 23 ottobre 2026: termine per l’immissione sul mercato delle schiume antincendio contenenti PFAS destinate agli estintori portatili;
  • 23 aprile 2027: termine per l’immissione sul mercato delle schiume antincendio resistenti agli alcoli destinate agli estintori portatili;
  • 31 dicembre 2030: termine previsto per l’utilizzo degli estintori portatili rientranti nella specifica deroga.

Le date riguardano quindi momenti diversi del ciclo di vita del prodotto e non devono essere confuse tra loro.

 

Il chiarimento di UMAN sull’utilizzo degli estintori

La circolare UMAN nasce dalla necessità di chiarire se, nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2030, gli estintori portatili contenenti schiume con PFAS superiori alla soglia prevista debbano essere utilizzati esclusivamente per incendi di classe B.

Secondo l’interpretazione tecnica espressa da UMAN, la limitazione prevista dal paragrafo 7, lettera a), del Regolamento – relativa all’utilizzo delle schiume esclusivamente in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili – non si applicherebbe agli estintori portatili ricompresi nella specifica deroga prevista dal paragrafo 6, lettera b).

Di conseguenza, secondo UMAN, nel periodo transitorio questi estintori potrebbero continuare a essere utilizzati per tutte le classi di fuoco per le quali sono stati omologati.

È importante sottolineare che la stessa UMAN precisa che questa posizione costituisce una interpretazione tecnica basata sul testo del Regolamento e sulle informazioni disponibili, e non sostituisce eventuali successivi chiarimenti ufficiali delle autorità competenti.

 

Cosa cambia per manutentori e utilizzatori?

Il nuovo quadro normativo richiede particolare attenzione da parte di tutti gli operatori della filiera antincendio.

Per aziende, responsabili della sicurezza e manutentori diventa importante conoscere la tipologia di agente estinguente presente nelle attrezzature, monitorare le scadenze previste dal Regolamento e pianificare per tempo la gestione degli estintori contenenti PFAS.

La progressiva sostituzione delle schiume contenenti PFAS con soluzioni fluorine-free rappresenta inoltre una delle direzioni indicate per ridurre progressivamente la presenza di queste sostanze nel settore antincendio.

 

Un tema da monitorare

La normativa sui PFAS è in evoluzione e presenta una disciplina articolata, con scadenze e deroghe differenti in funzione dell’utilizzo e della tipologia di attrezzatura.

Per questo motivo, è fondamentale mantenere aggiornate le proprie conoscenze e verificare eventuali nuovi chiarimenti ufficiali che dovessero intervenire.

La formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano strumenti essenziali per permettere a tecnici, manutentori e responsabili aziendali di affrontare correttamente anche questi cambiamenti normativi.

Accademia Bosica continua a seguire l’evoluzione della normativa antincendio per offrire a professionisti e aziende contenuti formativi aggiornati e coerenti con le esigenze operative del settore.

 

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