DDL 1484-B: le novità sulla sicurezza sul lavoro e cosa cambia per le aziende
26 Marzo 2026
Sicurezza
Con l’approvazione del Disegno di Legge n. 1484-B del 4 marzo 2026, inserito nella Legge annuale per le piccole e medie imprese, arrivano importanti aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008.
Non si tratta di una rivoluzione del Testo Unico, ma di un intervento mirato a renderne l’applicazione più concreta, soprattutto per le PMI. Il focus è chiaro: semplificare gli adempimenti, rafforzare la formazione e integrare nuove modalità di lavoro e tecnologie.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono gli impatti per le aziende.
Modelli semplificati: una sicurezza più accessibile per le PMI
Una delle novità più rilevanti riguarda i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
Con l’aggiornamento dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, viene previsto che l’INAIL sviluppi modelli semplificati, pensati in modo specifico per microimprese e PMI.
Si tratta di un passaggio importante: molte aziende, infatti, incontrano difficoltà nell’applicare sistemi complessi, spesso sproporzionati rispetto alla propria struttura.
L’introduzione di modelli più snelli e calibrati consente di:
- semplificare gli adempimenti;
- mantenere elevato il livello di sicurezza;
- rendere più concreta e applicabile la normativa.
Un elemento particolarmente interessante è il ruolo attivo dell’INAIL, che non si limiterà a fornire modelli teorici, ma supporterà le imprese con indicazioni operative e strumenti utili all’implementazione.
Per le aziende, è un’opportunità concreta per passare da una gestione formale a una gestione realmente efficace della sicurezza.
Formazione: continuità anche durante la Cassa Integrazione
Il DDL interviene anche sulla formazione, modificando l’articolo 37 del Testo Unico.
Viene chiarito che la formazione dei lavoratori deve essere garantita anche durante i periodi di Cassa Integrazione, sia in caso di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa.
Questo rafforza un principio fondamentale: la formazione non è un’attività occasionale, ma un processo continuo.
Dal punto di vista operativo, le aziende sono chiamate a:
- pianificare la formazione anche nei momenti di fermo produttivo;
- utilizzare questi periodi per aggiornare le competenze dei lavoratori;
- mantenere attivo il sistema di prevenzione.
Si tratta, quindi, non solo di un obbligo, ma anche di una leva strategica per migliorare l’organizzazione e ridurre i rischi operativi.
Addestramento: spazio alle tecnologie immersive
Un altro aspetto innovativo riguarda le modalità di addestramento.
Il DDL apre alla possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione, sia in ambienti reali che virtuali. Strumenti come la realtà virtuale permettono di ricreare situazioni di rischio complesse in modo controllato, migliorando l’apprendimento e la capacità di gestione delle emergenze.
L’obiettivo è rendere la formazione più efficace e concreta, soprattutto nei contesti ad alto rischio.
Rimane centrale il tema della tracciabilità, che dovrà essere garantita anche attraverso strumenti digitali.
Per le aziende, si tratta di un’opportunità importante per innovare i percorsi formativi e aumentare il coinvolgimento dei lavoratori.
Smart working: più chiarezza sugli obblighi
Il DDL interviene anche sul lavoro agile, ormai sempre più diffuso nelle aziende.
Viene chiarito che anche le attività svolte fuori dai locali aziendali, in particolare quelle con utilizzo di videoterminali, rientrano a pieno titolo nella normativa sulla sicurezza.
Il datore di lavoro deve:
- fornire annualmente un’informativa scritta sui rischi;
- indicare le misure di prevenzione da adottare.
Il lavoratore, dal canto suo, è chiamato a collaborare attivamente per garantire la propria sicurezza.
L’introduzione di sanzioni in caso di mancato adempimento evidenzia come lo smart working non sia più una modalità “eccezionale”, ma una componente strutturale dell’organizzazione aziendale.
Cosa devono fare ora le aziende
Le novità introdotte dal DDL 1484-B richiedono un aggiornamento concreto dei processi aziendali.
In particolare, le imprese dovrebbero:
- monitorare la pubblicazione dei modelli semplificati INAIL;
- rivedere la pianificazione della formazione, includendo anche i periodi di inattività;
- valutare l’introduzione di strumenti innovativi per l’addestramento;
- aggiornare le procedure legate allo smart working.
Non si tratta solo di adeguarsi a nuovi obblighi, ma di migliorare l’organizzazione e rafforzare la cultura della sicurezza.
Il DDL 1484-B si inserisce in un percorso di evoluzione normativa che punta a rendere la sicurezza sul lavoro sempre più integrata nei processi aziendali.
Semplificazione, formazione continua e innovazione tecnologica sono i pilastri di questo cambiamento.
Per le imprese, e in particolare per le PMI, questa evoluzione rappresenta un’opportunità: passare da una gestione burocratica della sicurezza a un approccio più concreto, efficace e orientato ai risultati.
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