Decreto Sicurezza sul Lavoro: le novità operative secondo l’INL

Il tema della sicurezza sul lavoro continua a evolversi: con l’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198/2025), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 1/2026 per riepilogare le principali novità e fornire chiarimenti operativi per datori di lavoro, professionisti e addetti alla sicurezza aziendale.

 

Sanzioni più elevate per imprese non conformi

Una delle modifiche più rilevanti riguarda gli operatori privi di patente a crediti o con meno di 15 punti: per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro la sanzione amministrativa minima sale a 12.000 €, applicabile alle infrazioni commesse fin dal 31 ottobre 2025.

Questo cambio sottolinea l’impatto che il nuovo assetto normativo ha sulla responsabilità delle imprese, specialmente in settori ad alta criticità come appalti, subappalti e cantieri.

 

Controlli prioritari su appalti e subappalti

L’INL indica che le ispezioni verranno orientate con priorità nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato. Questo per verificare in modo più stringente la regolarità contrattuale e la conformità alle norme di sicurezza nei rapporti tra imprese committenti e contraenti esterni.

 

Badge di cantiere: più obblighi e chiarezza

Tra le novità tecniche del Decreto Sicurezza, assume un ruolo centrale il badge di cantiere. Questo dispositivo di identificazione, con codice univoco anticontraffazione, non sostituisce la tessera di riconoscimento ma sarà obbligatorio anche per imprese con attività ad elevato rischio oltre ai classici cantieri.

La finalità è aumentare la tracciabilità delle persone presenti nei luoghi di lavoro, favorendo controlli e verifiche più efficaci.

 

Comunicazioni obbligatorie e notifiche nei cantieri

La normativa aggiorna anche gli adempimenti legati alle comunicazioni obbligatorie e alla notifica preliminare nei cantieri (richiamata dall’articolo 99 e Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008).

Ora le notifiche devono includere:

  • l’indicazione delle imprese in regime di subappalto,
  • il Codice Fiscale o Partita IVA delle imprese coinvolte.

Queste modifiche sono operative immediatamente e si applicano sin dalle notifiche inviate dal 31 ottobre 2025.

 

Prevenzione di comportamenti violenti o molesti

La circolare INL sottolinea l’importanza di programmare misure specifiche per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. Si tratta di un ampliamento della cultura della sicurezza che va oltre i rischi tradizionali e afferma l’attenzione legislativa verso aspetti relazionali e organizzativi del lavoro.

 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e indumenti da lavoro

Un altro chiarimento riguarda il ruolo di alcuni indumenti da lavoro che per caratteristiche possono assumere la natura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il datore di lavoro deve, attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), valutare e gestire in modo efficiente tali DPI per garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Formazione: aggiornamenti e fascicolo elettronico

Il nuovo quadro normativo estende l’obbligo di aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.

Inoltre, si prevede la sostituzione del vecchio libretto formativo con il fascicolo elettronico sociale e lavorativo, che agevola l’aggiornamento, la tracciabilità e la verifica delle competenze acquisite.

 

Variazioni per imprese turistico-ricettive e pubblici esercizi

Una specifica novità riguarda queste tipologie di imprese: la formazione in sicurezza per lavoratori in somministrazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione, introducendo una maggiore flessibilità operativa in contesti con esigenze stagionali o variabili.

 

Visite mediche e medico competente

La circolare richiama anche le nuove disposizioni sugli obblighi del medico competente, con particolare riferimento alla possibilità di sottoporre lavoratori a visita medica in caso di sospetta assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

 

Conclusioni: cosa devono fare le aziende

Le novità contenute nel Decreto Sicurezza e nella circolare INL n. 1/2026 rappresentano un importante punto di riferimento operativo per tutte le imprese italiane. In sintesi, le aziende dovrebbero:

  • aggiornare le proprie procedure interne sulla sicurezza;
  • adeguare le comunicazioni e le notifiche nei cantieri;
  • adottare sistemi di identificazione e tracciabilità (es. badge);
  • rivedere i processi formativi, soprattutto per RLS e lavoratori in somministrazione;
  • verificare la conformità alle nuove ispezioni INL e alle priorità di controllo.

In un contesto normativo in continua evoluzione, comprendere e anticipare questi cambiamenti è fondamentale per migliorare la prevenzione, ridurre le sanzioni e costruire ambienti di lavoro più sicuri e conformi.

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