Nuove regole sulla formazione RLS: cosa cambia dal 2025 al 2026
28 Gennaio 2026
Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riveste un ruolo centrale nel sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 159/2025, la sua conversione in legge (dicembre 2025) e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il quadro normativo relativo alla formazione dell’RLS è stato profondamente rivisto.
L’obiettivo del legislatore è chiaro: rafforzare le competenze, aumentare la tracciabilità della formazione e rendere più stringenti gli obblighi per le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione.
Di seguito una panoramica completa delle principali novità e delle implicazioni operative per le imprese.
Un contesto normativo in evoluzione
Il DL 159/2025 rappresenta un intervento strutturale sulla sicurezza sul lavoro. Non si tratta di semplici aggiornamenti del Testo Unico, ma di una riforma orientata a costruire un sistema più moderno, rigoroso e tracciabile.
Le direttrici principali dell’intervento sono:
- rafforzamento della cultura della sicurezza,
- potenziamento delle attività di vigilanza,
- digitalizzazione e interoperabilità dei dati.
In parallelo, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha ridefinito in modo unitario la formazione di tutte le figure della prevenzione, compreso l’RLS, introducendo obblighi documentali più stringenti e verifiche dell’apprendimento strutturate.
Il risultato è il passaggio da un modello di “adempimento formale” a un sistema basato su evidenze concrete e verificabili.
Aggiornamento annuale dell’RLS: l’obbligo vale per tutte le aziende
Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo di aggiornamento annuale, ora esteso a tutte le imprese, senza distinzione di dimensioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni conferma le durate minime:
- 4 ore annue per aziende fino a 50 lavoratori;
- 8 ore annue per aziende con oltre 50 lavoratori.
Questa scelta nasce dalla volontà di garantire che anche nelle micro e piccole imprese l’RLS sia sempre aggiornato sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione.
Tracciabilità della formazione e verifica dell’apprendimento
Un altro pilastro della riforma riguarda la tracciabilità completa dei percorsi formativi.
In base al nuovo Accordo Stato-Regioni:
- ogni corso deve essere documentato;
- ogni modulo deve prevedere una verifica dell’apprendimento;
- la documentazione va conservata per almeno 10 anni;
- i registri devono essere facilmente consultabili in caso di ispezione.
Il DL 159/2025 introduce inoltre il concetto di “infrastruttura informativa della sicurezza”, che mira a rendere tracciabili e interoperabili i percorsi formativi dei lavoratori e dei rappresentanti della sicurezza.
In pratica, la formazione non può più essere solo “sulla carta”: deve essere reale, dimostrabile e verificabile.
Formazione integrativa: quando diventa obbligatoria
Una novità di grande impatto operativo riguarda la formazione aggiuntiva.
Quando l’azienda introduce:
- nuovi rischi,
- nuove tecnologie,
- nuove lavorazioni,
- riorganizzazioni interne,
l’RLS deve essere formato prima della scadenza annuale, attraverso moduli specifici legati al cambiamento intervenuto.
La sicurezza, infatti, è un processo dinamico che deve evolvere insieme all’azienda.
Implicazioni per le piccole imprese
Le aziende con meno di 15 dipendenti, che in passato godevano di margini interpretativi più ampi, sono oggi pienamente soggette agli stessi obblighi formativi.
La mancata formazione o il mancato aggiornamento dell’RLS può comportare:
- sanzioni amministrative, che possono arrivare a diverse migliaia di euro;
- maggiore esposizione al rischio ispettivo, anche alla luce del rafforzamento dei controlli e del coordinamento tra INL, INAIL e Carabinieri.
Elezione dell’RLS e obblighi correlati
Le modalità di nomina dell’RLS non subiscono modifiche: il rappresentante deve essere eletto dai lavoratori tramite apposito verbale da conservare.
In caso di mancata accettazione dell’incarico:
- il rifiuto deve essere verbalizzato;
- l’azienda deve fare riferimento all’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
L’obbligo di garantire la rappresentanza della sicurezza rimane comunque invariato.
Verso una formazione più digitale ed efficace
Le nuove disposizioni delineano un cambio di paradigma: la formazione in materia di sicurezza deve essere sempre più:
- digitale,
- tracciabile,
- orientata alla prevenzione reale.
Il DL 159/2025 spinge infatti verso:
- documentazione elettronica,
- tracciabilità delle competenze,
- integrazione dei sistemi informativi aziendali con le attività di vigilanza.
Cosa devono fare ora le aziende
Per adeguarsi correttamente, le imprese dovrebbero:
- verificare lo stato formativo dell’RLS in carica;
- pianificare l’aggiornamento annuale nel rispetto delle nuove durate;
- gestire la formazione in modo strutturato e documentato;
- prevedere corsi integrativi in caso di nuovi rischi o cambiamenti organizzativi;
- garantire la tracciabilità digitale dei percorsi formativi.
Queste novità non vanno lette come un aggravio burocratico, ma come un’opportunità per rafforzare la prevenzione, migliorare la gestione della sicurezza e tutelare lavoratori e azienda.
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