Valutazione dei rischi professionali: quanto è importante?
17 Maggio 2023
Sicurezza
La valutazione dei rischi professionali è uno step di estrema importanza per tutte le aziende, soprattutto per quelle che eseguono lavorazioni potenzialmente pericolose o utilizzano materiali che possono compromettere la salute psico-fisica dei lavoratori. Oltre che essere un obbligo di legge, conoscere i potenziali pericoli permette ai datori di lavoro di prendere le misure di mitigazione più adeguate.
Nel 2022 l’Inail ha ricevuto 60.774 denunce per malattia professionale e 697.773 denunce di infortunio sul posto di lavoro, di cui ancora 1.090 con esito mortale. Dunque la sicurezza dei lavoratori rappresenta un terreno su cui c’è molto da lavorare, sia per evitare danni alle persone, sia per tutelare l’azienda e il datore di lavoro in caso di incidenti.
In questo articolo parleremo delle principali tipologie di rischio professionale e del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi.
Quali sono i principali rischi professionali?
Le tipologie di rischio professionale a cui un lavoratore può andare incontro variano, ovviamente, a seconda del tipo di azienda e della mansione svolta dal lavoratore.
Possiamo classificarli come segue, in base al Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81 del 2008:
Rischio chimico
Il rischio chimico è legato alla presenza di agenti chimici che possono rappresentare un pericolo potenziale per le persone, per lo sviluppo di incendi ed anche per l’ambiente. Le norme di sicurezza per i rischi chimici sono regolamentate dalla legislazione italiana e da alcune norme europee, come il regolamento europeo CE n. 1907/2006 (regolamento REACH) e il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 sulle etichettature (regolamento CLP).
La valutazione del rischio chimico è una responsabilità del datore di lavoro e confluisce nel DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi.
Rischio biologico
I rischi da agenti biologici sono presenti nelle aziende e nei laboratori in cui i lavoratori sono a contatto con microorganismi, virus, batteri, funghi ecc che possono causare infezioni, reazioni allergiche, intossicazioni o finanche cancro.
Il rischio biologico quindi è molto presente nelle aziende sanitarie, inclusi gli ospedali, nei laboratori analisi, nei centri di ricerca ecc.
Anche in questo caso è il D.Lgs 81/2008 a normare la valutazione del rischio biologico, all’interno della più ampia valutazione dei rischi professionali per ciascuna azienda.
Rischio fisico
Il rischio fisico è così chiamato perché è correlato all’esposizione di agenti fisici: ultrasuoni, vibrazioni, sorgenti luminose, fonti di calore, radiazioni, rumori, onde elettromagnetiche ecc.
Rientrano però nella categoria del rischio fisico anche le camere iperbariche e i microclimi. Dunque, per motivi diversi e in modo diverso, sono tantissimi i lavoratori di ogni settore sottoposti a rischi fisici, che pertanto devono essere valutati per adottare le misure di mitigazione più adeguate.
Infortuni sul lavoro
Come spiega il Ministero del Lavoro, per infortunio si intende qualsiasi lesione causata dall’attività di professionale, che porti alla morte del lavoratore o crei una menomazione totale o parziale. Quindi sotto la categoria rientrano sia infortuni sul lavoro di lieve entità che lesioni severe, sia transitorie che permanenti. Ogni incidente deve essere segnalato all’Agenzia di Assicurazione. Per alcune attività, è obbligatorio fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale DPI e la formazione adeguata. Se l’infortunio avviene perché il dipendente è sprovvisto di protezioni o delle competenze necessarie a svolgere la sua mansione, la responsabilità ricade sul Datore di Lavoro.
Altri rischi
Ci sono poi altre categorie di rischio che devono essere valutate. Tra queste, i rischi da ambienti di lavoro, i rischi da impianti, i rischi da attrezzature di lavoro e i rischi da videoterminale.
Il documento di valutazione dei rischi o DVR
Il documento di valutazione dei rischi o DVR è un documento in cui il datore di lavoro è tenuto ad analizzare e relazionare su tutti i potenziali rischi professionali per i dipendenti.
Questo documento è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.
Il datore di lavoro è il responsabile della compilazione del DVR e non può delegare a nessuno questo compito, tuttavia può richiedere la consulenza di un tecnico esperto esterno e avvalersi della collaborazione delle figure aziendali preposte alla sicurezza:
- RSPP;
- Medico Competente;
- RLS.
Il documento di valutazione deve riportare tutti i rischi individuati (rischio chimico, rischio biologico, rischio fisico, rischio di infortuni ecc) e le misure di protezione che sono state prese per mitigare i potenziali pericoli.
Nel DVR vanno riportati tutti i dati anagrafici dell’azienda, l’elenco delle figure coinvolte nel Servizio Prevenzione e Protezione, l’elenco dei macchinari e dei dispositivi utilizzati e delle lavorazioni eseguite, l’elenco delle misure di prevenzione e di protezione.
Il documento deve essere redatto entro e non oltre 90 gg dall’apertura di una nuova attività. Non ha una scadenza, ma deve essere aggiornato nei seguenti casi:
- se viene introdotta una nuova mansione;
- in caso di adozione di nuovi macchinari/attrezzature che introducono nuovi rischi, prima non presenti oppure presenti in grado minore;
- se ci sono modifiche del processo produttivo e all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- se si verificano infortuni gravi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
- se si hanno nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- se ci sono aggiornamenti normativi che ne richiedono la revisione;
- in caso di cambio sede o apertura di una sede distaccata.
Le sanzioni per il datore di lavoro che non compila il DVR sono piuttosto severe e richiamano sia il codice civile che quello penale, con sanzioni pecuniarie, arresto e possibile interruzione dell’attività dell’impresa.
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