Preposto: chi è e quali sono i suoi compiti per la sicurezza?

Il preposto alla sicurezza in azienda è una figura le cui responsabilità sono regolamentate dal D.Lgs 81/2008 e dalla legge 215 del 2021, che ha apportato alcune modifiche decisive al Testo Unico. 

La legge del 2021 ha reso ancora più centrale la figura del preposto nelle strategie di sicurezza in azienda, definendo gli obblighi di nomina formale e gli obblighi del Preposto, che deve seguire un corso di formazione dedicato per assumere l’incarico.

Facciamo chiarezza nell’articolo.

 

Preposto: significato del termine

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 2 definisce il preposto come: 

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La figura del Preposto, quindi, si identifica con i soggetti che, all’interno della struttura organizzativa, hanno un ruolo di riferimento e di supervisione dell’attività lavorativa, tipo capo officina, capo squadra, capo reparto, ecc.

Il preposto è chi ha il compito di “sovrintendere” alla sicurezza e cioè di sorvegliare i lavoratori, per assicurarsi che le normative di sicurezza emesse dal datore di lavoro vengano rispettate. Pertanto, il preposto alla sicurezza non ha il potere di stabilire le regole a cui i lavoratori devono aderire, ma piuttosto quello di assicurarne la corretta applicazione. L’obiettivo è di ridurre il rischio di incidenti e infortuni ai danni del personale.

 

Chi nomina il preposto e come scrivere la nomina formale

Il preposto alla sicurezza viene nominato dal datore di lavoro con un atto formale (obbligatorio con la legge 215 del 2021).

La nomina deve contenere:

  • i dati anagrafici della persona incaricata;
  • l’elenco dei compiti e dei doveri ad essa attribuiti dal datore di lavoro;
  • data e firma di entrambe le parti.

La legge 215/21 ha, inoltre, introdotto una novità rilevante anche per quanto concerne il regime di appalto e subappalto; infatti i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto.

 

Preposto di diritto vs preposto di fatto

Prima della Legge 215/2021, la nomina formale era obbligatoria sono nei seguenti casi: 

  • di installazione segnaletica stradale;
  • in ambienti confinati;
  • di smantellamento, costruzione, riparazione o trasformazione di cassoni o paratoie;
  • di demolizione di edifici. 

Infatti, il Decreto Legislativo 81 del 2008 stabiliva un criterio di effettività, che permetteva di bypassare la nomina formale del preposto alla sicurezza. Questo criterio equiparava il preposto di diritto, che aveva ricevuto una nomina formale dal datore di lavoro, a chi svolgeva un’attività di supervisione e di sovrintendenza (detto “preposto di fatto”). Ad esempio, capi-cantiere, capi-officine, capi-sala o capi-reparto erano considerati preposti di fatto, con mansioni uguali a quelli del preposto di diritto.

Questo generava due ordini di problemi:

  • poteva verificarsi un conflitto di responsabilità quando in azienda erano presenti sia il preposto di fatto che il preposto di diritto (con nomina);
  • i preposti di fatto potevano ignorare le proprie responsabilità nella sicurezza sul lavoro.

Oggi quindi la distinzione tra preposto di fatto e di diritto decade. L’atto di nomina è sempre obbligatorio, pena l’arresto da due a quattro mesi per il datore di lavoro e un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

 

Gli obblighi e i compiti del preposto alla sicurezza

La Legge 215 del 2021 ha in parte aggiornato il D.Lgs 81/08 per quanto concerne gli obblighi e i compiti del preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per sintetizzare, gli obblighi e i compiti del preposto sono i seguenti:

  • sovrintende e vigila sull’ osservanza dei lavoratori delle leggi e delle disposizioni del datore di lavoro per la sicurezza, sull’uso di DPI e dispositivi di protezione collettivi;
  • in caso di inosservanza da parte del lavoratore, in prima battuta corregge il comportamento rischioso. Se l’inosservanza è recidiva, allora sospende l’attività del lavoratore e informa il datore di lavoro o i dirigenti;
  • verifica che solo i lavoratori appositamente formati accedano ad aree di rischio specifico;
  • richiede ai lavoratori di osservare le misure per la prevenzione delle emergenze e dà istruzioni in caso di emergenza;
  • informa i lavoratori esposti a rischi severi a proposito del rischio stesso e delle misure da adottare;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • se rileva deficit nelle attrezzature o condizioni di pericolo, interrompe l’attività e segnala tempestivamente le non conformità al datore di lavoro;
  • frequenta il corso di formazione dedicato e i successivi aggiornamenti.

In caso di inadempienza o imperizia, il preposto ha responsabilità civili e penali e può incorrere in ammende pecuniarie o anche nella reclusione. Perciò si consiglia sempre ai preposti di inviare al datore di lavoro segnalazioni scritte, con data e firma, tracciabili.

Con queste modifiche quindi la figura del preposto diventa sempre più strategica e centrale per la sicurezza nelle aziende.

 

La formazione dei preposti per la sicurezza

Anche la figura del preposto, come le altre figure della sicurezza aziendali, deve ricevere una adeguata formazione e aggiornamento periodico.

Il percorso di formazione e aggiornamento sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La Legge 215/21 ha introdotto novità anche per quanto riguarda la formazione del preposto; tuttavia, tali novità entreranno in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni (la cui pubblicazione era prevista entro il 30/06/2022 ma che, ad oggi, deve essere ancora emanato) che sostituirà l’Accordo del 21/12/2011. Pertanto, ad oggi, restano in vigore le indicazioni previste dall’Accordo del 21/12/2011.

La formazione per il preposto sicurezza è obbligatoria per ricevere l’incarico. Prevede 8 ore di formazione teorica, in aula o online con verifica finale delle competenze, per il rilascio dell’attestato. L’attestato resta valido per 5 anni e deve essere rinnovato seguendo un corso di aggiornamento.  

Possono accedere al corso solo coloro che abbiano già seguito il corso di formazione per i lavoratori sulla sicurezza.

Accademia Bosica organizza periodicamente corsi di formazione per i Preposti Sicurezza, fruibili in presenza o a distanza, con docenti esperti e con una piattaforma digitale dove vengono salvati tutti gli attestati in formato digitale.

Il prossimo corso è previsto per martedì 9 aprile 2024, in videoconferenza sincrona e rilascia l’attestato di frequenza.

Al termine del corso, i lavoratori conosceranno:

  • i principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
  • le relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
  • la definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • la definizione di incidenti e infortuni mancati
  • le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione.
      •  

Corso Preposti alla Sicurezza?

Martedì 9 aprile 2024 in Videoconferenza Sincrona

Hai domande sulla formazione?

Compila il modulo sottostante. Ti risponderemo appena possibile, grazie.